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Gli ordini professionali violano la concorrenza
di CLAUDIA POLLIO

[13 mag 08] Il trattato di Roma del 1957 reca in sé i principi che rappresentano i presupposti per la costituzione del mercato interno europeo. Tali presupposti sono incarnati dalle quattro libertà di circolazione: di beni, di persone, di servizi e di capitali. La libera circolazione delle persone sottende la libertà dei cittadini degli Stati membri di rispondere ad annunci di lavoro e prestare la propria opera professionale in uno qualunque dei Paesi membri dell’Ue. Ovvia implicazione di questa libertà per i lavoratori è una maggiore competitività sul mercato del lavoro a livello europeo ed una maggiore facilità nel riequilibrare domanda ed offerta di lavoro, grazie al flusso di capitale umano verso i mercati nazionali in cui c’è maggiore offerta di lavoro e, viceversa, al deflusso da quei Paesi in cui l’offerta cala. Le direttive europee che hanno come oggetto l’equipollenza dei diplomi e la corrispondenza delle qualifiche tra i diversi Stati membri assumono, quindi, una rilevanza cruciale e strategica. Per questo a livello europeo si è lavorato, sin dagli anni Sessanta, per mettere in atto il riconoscimento reciproco per molte professioni specifiche. Sono state emanate a questo scopo circa 60 direttive, liberalizzando l'accesso alla maggior parte delle attività industriali, artigianali e commerciali ed agevolando, ove necessario, tale accesso attraverso il riconoscimento, da parte del Paese ospitante, dell’esperienza professionale maturata nel Paese d’origine.

Inoltre, al fine di superare il particolarismo delle direttive di settore, sono state adottate la direttiva 89/48/Cee e la direttiva 92/51/Cee, in vigore rispettivamente gennaio ’91 e da giugno ’94. Queste due direttive, che costituiscono nel loro insieme il cosiddetto Sistema generale di riconoscimento dei diplomi, hanno introdotto un nuovo metodo di riconoscimento che capovolge completamente l’approccio al problema proprio delle direttive settoriali, si abbandona l’immenso sforzo di armonizzare le formazioni in favore del reciproco riconoscimento basato sulla mutua fiducia. Gli aspetti più importanti ed innovativi che caratterizzano queste direttive sono costituiti, in primo luogo, dal loro carattere generale, in quanto si applicano a tutte le professioni regolamentate che non rientrano in una direttiva specifica; in secondo luogo, come detto, dal fatto che il riconoscimento è fondato sul principio della reciproca fiducia. Quest’ultimo principio implica che uno Stato membro non possa rifiutare l’accesso a una professione regolamentata ad un professionista proveniente da un altro Stato membro in possesso dei requisiti richiesti. Tuttavia, va sottolineato che il riconoscimento può essere accordato esclusivamente ad un professionista qualificato che abbia già ricevuto la formazione professionale richiesta per esercitare la sua professione nello Stato membro di origine o provenienza.

Per quanto riguarda l’Italia, è da osservare che mantiene in piedi una delle maggiori barriere all’accesso al mercato del lavoro nazionale (e di conseguenza europeo), ovvero gli Ordini professionali. La situazione di questi ultimi va considerata alla luce di quanto prescritto dalla Legge Bersani sulle liberalizzazioni che, in relazione agli Ordini professionali, prevede i seguenti obiettivi principali: la deroga al divieto di tariffa minima, la possibilità per i professionisti di farsi pubblicità e la rimozione dei vincoli alla costituzione di sociètà multi professionali. E’ proprio sulla verifica della conformità degli statuti degli Ordini rispetto a quanto prescritto dalla legge in questione, il cui termine ultimo per l’applicazione era previsto per il primo gennaio 2007, che verte l’indagine dell’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, la cui conclusione è prevista per giugno 2008. Nel mirino dell’autorità, a dieci anni dall’ultima indagine svolta sugli Ordini professionali, sono finiti 14 Ordini, cui nel 2007 facevano capo complessivamente 1.439.500 iscritti.

I risultati preliminari dell’indagine indicano che solo tre fra questi Ordini - quelli degli psicologi, dei geometri e dei periti industriali – hanno superato l’esame dell’Antitrust. Un altro punto su cui l’Autorità ha focalizzato la sua attenzione, in quanto contrario ai principi di concorrenzialità, è la restrizione all’accesso dovuta al numero chiuso cui sono soggetti, ad esempio, notai e farmacisti. Purtroppo non sono stati ancora raggiunti risultati apprezzabili sul fronte della competitività, infatti in Italia abbiamo i servizi professionali che costano di più in Europa. Per aggirare i dettami della Legge Bersani gli Ordini professionali hanno invocato il decoro della professione, previsto dall’art. 2233 c.c. ed introdotto altre restrizioni normative nei codici deontologici. Il risultato è che oggi un professionista che segua la Bersani, cioè rispetti una legge dello Stato, può essere sanzionato dall’Ordine cui è iscritto e dover ricorrere alla Cassazione.


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