Addio Co.co.co, al via i lavoratori a progetto
intervista a Gabriele Fava di Stefano Caliciuri

L’entrata in vigore del decreto legislativo 276/03, più comunemente conosciuto come “legge Biagi”, stravolgerà radicalmente l’attuale concezione del mondo del lavoro. La nuova normativa si propone di snellire l’intero processo burocratico della forza lavoro aziendale, nonché di garantire alle imprese una maggiore flessibilità nelle assunzioni. Tra le novità di maggior rilievo si nota la definitiva scomparsa delle collaborazioni coordinate e continuative, che saranno formalmente sostituite dai lavori a progetto. E’ l’avvocato Gabriele Fava, esperto di diritto del lavoro e consulente di Jobpilot, ad analizzare nel dettaglio l’epocale novità.

Avvocato Fava, il mondo del lavoro del paese si trova quindi ad un importante punto di svolta. E con esso anche la definitiva scomparsa dei Co.co.co.

Certo. L'esperienza delle collaborazioni coordinate e continuative è giunta al termine e viene sostituita dal lavoro a progetto: lo prevede la recente riforma del mercato del lavoro. La vera novità introdotta con la nuova fattispecie contrattuale riguarda la necessaria riconducibilità del rapporto di lavoro ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso, che dovranno essere analiticamente indicati nel contratto di collaborazione. Il committente dovrà determinare, e indicare con precisione nel contratto, uno o più progetti specifici, programmi di lavoro o fasi di esso per la realizzazione dei quali ha deciso di avvalersi del collaboratore che, per quel che lo riguarda, gestirà autonomamente in funzione del risultato quanto determinato dal committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa.

Le collaborazioni a progetto presentano dei limiti oppure tutti i lavoratori vi possono rientrare?

Non tutte le attività possono essere ricondotte nello schema del lavoro a progetto; restano, infatti, escluse da tale tipologia contrattuale le prestazioni occasionali, quelle intellettuali per l'esercizio delle quali occorre l'iscrizione in appositi albi, le collaborazioni rese in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche, i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società ed i partecipanti a collegi e commissioni. Da ultimo, non possono ricorrere alle collaborazioni a progetto coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia.

Ad oggi, sono migliaia le collaborazioni coordinate e continuative. Con la riforma del lavoro, cosa succederà a tutte quelle che non potranno essere convertite in progetti lavoro?

Possono essere mantenute sino alla loro naturale scadenza e, in ogni caso, per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo. E' fatta salva, comunque, la possibilità di concordare termini diversi, anche superiori l'anno: in tali casi, però, la legittimità dell'accordo è subordinata all'intervento delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Dal punto di vista legale e formale, le parti in causa come dovranno redigere i nuovi?

Quanto alla forma del contratto, questa deve essere scritta, ad substantiam. In altre parole, non sarà possibile provare l'esistenza del contratto attraverso la testimonianza orale, salvo il caso in cui il contraente che intenda darne la prova abbia perduto, senza sua colpa, il documento, così come previsto dall'art. 2725 del codice civile. Inoltre, il contratto dovrà contenere esplicitamente, ad probationem, i seguenti elementi: l'indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro; l'indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuato nel suo contenuto caratterizzante; il corrispettivo ed i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese; le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sull'esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa che, in ogni caso, non possono essere tali da pregiudicarne l'autonomia nell'esecuzione dell'obbligazione lavorativa; le eventuali misure per la tutela della salute e della sicurezza del collaboratore a progetto. Novità importante è che la durata della prestazione di lavoro non deve essere specificamente determinata nel contratto, essendo sufficiente la sua "determinabilità" tramite il progetto o il programma di lavoro o fase di esso indicati nel contratto.

Per quanto riguarda invece la retribuzione, esistono dei tariffari precisi da applicare?

No, ma la legge di riforma prevede che deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto. Al riguardo, preoccupazione del legislatore è stata quella di reprimere e scongiurare fenomeni elusivi della disciplina di legge: infatti, qualora si cercasse di simulare rapporti di collaborazione a progetto attraverso la costituzione di rapporti di associazione in partecipazione resi senza un'effettiva partecipazione, il lavoratore avrà diritto ai trattamenti economici, retributivi e normativi stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi per il lavoro subordinato svolto nella posizione corrispondente del medesimo settore di attività.

Il collaboratore a progetto deve garantire l’esclusività di rapporto lavorativo oppure è possibile cumulare diversi contratti?

Il collaboratore può svolgere la propria attività in favore di più committenti, salvo che tale attività non sia realizzata in un regime di concorrenza tra gli stessi committenti (a tal fine, però, è stato fatto divieto per il collaboratore di diffondere notizie o apprezzamenti attinenti i programmi e l'organizzazione dei committenti, nonché di compiere, in qualsiasi modo, atti pregiudizievoli alle attività di questi ultimi). Inoltre, il lavoratore a progetto ha il diritto di essere riconosciuto autore dell'eventuale invenzione realizzata nello svolgimento del rapporto, nel rispetto delle leggi speciali in materia.

16 gennaio 2004

stecaliciuri@hotmail.com

stampa l'articolo