Addio Co.co.co, al via i lavoratori a progetto
intervista a Gabriele Fava di Stefano
Caliciuri
L’entrata in vigore del decreto legislativo 276/03, più
comunemente conosciuto come “legge Biagi”, stravolgerà
radicalmente l’attuale concezione del mondo del lavoro. La nuova
normativa si propone di snellire l’intero processo burocratico
della forza lavoro aziendale, nonché di garantire alle imprese
una maggiore flessibilità nelle assunzioni. Tra le novità di
maggior rilievo si nota la definitiva scomparsa delle
collaborazioni coordinate e continuative, che saranno
formalmente sostituite dai lavori a progetto. E’ l’avvocato
Gabriele Fava, esperto di diritto del lavoro e consulente di
Jobpilot, ad analizzare nel dettaglio l’epocale novità.
Avvocato Fava, il mondo del lavoro del
paese si trova quindi ad un importante punto di svolta. E con
esso anche la definitiva scomparsa dei Co.co.co.
Certo. L'esperienza delle collaborazioni coordinate e
continuative è giunta al termine e viene sostituita dal lavoro a
progetto: lo prevede la recente riforma del mercato del lavoro.
La vera novità introdotta con la nuova fattispecie contrattuale
riguarda la necessaria riconducibilità del rapporto di lavoro ad
uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di
esso, che dovranno essere analiticamente indicati nel contratto
di collaborazione. Il committente dovrà determinare, e indicare
con precisione nel contratto, uno o più progetti specifici,
programmi di lavoro o fasi di esso per la realizzazione dei
quali ha deciso di avvalersi del collaboratore che, per quel che
lo riguarda, gestirà autonomamente in funzione del risultato
quanto determinato dal committente e indipendentemente dal tempo
impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa.
Le collaborazioni a progetto presentano
dei limiti oppure tutti i lavoratori vi possono rientrare?
Non tutte le attività possono essere ricondotte nello schema del
lavoro a progetto; restano, infatti, escluse da tale tipologia
contrattuale le prestazioni occasionali, quelle intellettuali
per l'esercizio delle quali occorre l'iscrizione in appositi
albi, le collaborazioni rese in favore di associazioni e società
sportive dilettantistiche, i componenti degli organi di
amministrazione e controllo delle società ed i partecipanti a
collegi e commissioni. Da ultimo, non possono ricorrere alle
collaborazioni a progetto coloro che percepiscono la pensione di
vecchiaia.
Ad oggi, sono migliaia le collaborazioni
coordinate e continuative. Con la riforma del lavoro, cosa
succederà a tutte quelle che non potranno essere convertite in
progetti lavoro?
Possono essere mantenute sino alla loro naturale scadenza e, in
ogni caso, per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore
del decreto attuativo. E' fatta salva, comunque, la possibilità
di concordare termini diversi, anche superiori l'anno: in tali
casi, però, la legittimità dell'accordo è subordinata
all'intervento delle organizzazioni sindacali comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale.
Dal punto di vista legale e formale, le
parti in causa come dovranno redigere i nuovi?
Quanto alla forma del contratto, questa deve essere scritta, ad
substantiam. In altre parole, non sarà possibile provare
l'esistenza del contratto attraverso la testimonianza orale,
salvo il caso in cui il contraente che intenda darne la prova
abbia perduto, senza sua colpa, il documento, così come previsto
dall'art. 2725 del codice civile. Inoltre, il contratto dovrà
contenere esplicitamente, ad probationem, i seguenti elementi:
l'indicazione della durata, determinata o determinabile, della
prestazione di lavoro; l'indicazione del progetto o programma di
lavoro, o fasi di esso, individuato nel suo contenuto
caratterizzante; il corrispettivo ed i criteri per la sua
determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la
disciplina dei rimborsi spese; le forme di coordinamento del
lavoratore a progetto al committente sull'esecuzione, anche
temporale, della prestazione lavorativa che, in ogni caso, non
possono essere tali da pregiudicarne l'autonomia nell'esecuzione
dell'obbligazione lavorativa; le eventuali misure per la tutela
della salute e della sicurezza del collaboratore a progetto.
Novità importante è che la durata della prestazione di lavoro
non deve essere specificamente determinata nel contratto,
essendo sufficiente la sua "determinabilità" tramite il progetto
o il programma di lavoro o fase di esso indicati nel contratto.
Per quanto riguarda invece la
retribuzione, esistono dei tariffari precisi da applicare?
No, ma la legge di riforma prevede che deve essere proporzionato
alla quantità e qualità del lavoro eseguito e deve tenere conto
dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di
lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto. Al
riguardo, preoccupazione del legislatore è stata quella di
reprimere e scongiurare fenomeni elusivi della disciplina di
legge: infatti, qualora si cercasse di simulare rapporti di
collaborazione a progetto attraverso la costituzione di rapporti
di associazione in partecipazione resi senza un'effettiva
partecipazione, il lavoratore avrà diritto ai trattamenti
economici, retributivi e normativi stabiliti dalla legge e dai
contratti collettivi per il lavoro subordinato svolto nella
posizione corrispondente del medesimo settore di attività.
Il collaboratore a progetto deve garantire
l’esclusività di rapporto lavorativo oppure è possibile cumulare
diversi contratti?
Il collaboratore può svolgere la propria attività in favore di
più committenti, salvo che tale attività non sia realizzata in
un regime di concorrenza tra gli stessi committenti (a tal fine,
però, è stato fatto divieto per il collaboratore di diffondere
notizie o apprezzamenti attinenti i programmi e l'organizzazione
dei committenti, nonché di compiere, in qualsiasi modo, atti
pregiudizievoli alle attività di questi ultimi). Inoltre, il
lavoratore a progetto ha il diritto di essere riconosciuto
autore dell'eventuale invenzione realizzata nello svolgimento
del rapporto, nel rispetto delle leggi speciali in materia.
16 gennaio 2004
stecaliciuri@hotmail.com
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