Unione Europea. Come regolare il diritto di
sciopero
di Vittorio Mathieu
Una delle questioni giuridiche da affrontare più presto a livello
comunitario è il diritto di sciopero: se non è regolato in modo uniforme
dà luogo a un "dumping sociale". La questione non è di pertinenza del
solo diritto del lavoro: coinvolge problemi di diritto civile, e perfino
di diritto penale, perché certe forme di lotta ledono, non solo
l'interesse comune, ma le stesse persone. Nell'ultimo secolo, in realtà,
lo sciopero è divenuto più che altro un rituale, quasi obbligatorio,
anche quando si sa che non deciderà nulla. Esso precede o accompagna la
concertazione tra le parti sotto la mediazione del governo, allo scopo
di allontanare il sospetto che i rappresentanti di imprenditori e
lavoratori in realtà siano già d'accordo, e che la vertenza si riduca a
una sceneggiata.
Non ricordo un solo sciopero proclamato e condotto a tempo
indeterminato: eppure, si dovrebbe poter ipotizzare che le parti non
raggiungano un'intesa. Il fatto è che i lavoratori sanno di essere i
primi a pagare i costi di uno sciopero troppo lungo, e gli industriali
sanno che per loro non sarà pericoloso cedere, perché, essendo i
contratti collettivi e nazionali, non ci sarà una concorrenza pronta a
trarre vantaggio. Salvo che, appunto, la concorrenza non sia tra nazioni
con legislazioni diverse. Insomma, si parla di liberismo, ma nulla è
così attuale come l'economia corporativa. Vi sono, tuttavia, due
situazioni simmetriche, in cui la concertazione non può dar frutto,
perché non c'è un equilibrio di forze: la situazione in cui una
minoranza compatta, come i controllori di volo, è praticamente
insostituibile. E quella in cui la forza sindacale è troppo debole per
contrattare: come nel caso degli addetti alle pulizie delle Fs di
qualche settimana fa.
Nel primo caso possono aversi forme di ricatto che la regolamentazione
del diritto di sciopero non riesce ad evitare: in questi casi si
dovrebbe poter escludere lo sciopero in sede di contratto; e ciò
richiederebbe una rinascita della libertà contrattuale. Nel secondo
caso, al contrario, gruppi di lavoratori che non trovano altre forme di
lotta efficaci sono tentati di far pressione mediante veri e propri
reati, quali l'occupazione delle stazioni ferroviarie. In questo caso le
sanzioni penali vanno irrogate, ma sono deboli e tardive: la difesa
dell'ordine pubblico non è di pertinenza delle procure, bensì di
questori e prefetti. In queste materie le legislazioni dei singoli stati
sono molto difformi, e uniformarle per lo meno in sede europea sarebbe
ancor più utile che stabilire una moneta comune.
7 giugno 2002
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