Unione Europea. Come regolare il diritto di sciopero
di Vittorio Mathieu


Una delle questioni giuridiche da affrontare più presto a livello comunitario è il diritto di sciopero: se non è regolato in modo uniforme dà luogo a un "dumping sociale". La questione non è di pertinenza del solo diritto del lavoro: coinvolge problemi di diritto civile, e perfino di diritto penale, perché certe forme di lotta ledono, non solo l'interesse comune, ma le stesse persone. Nell'ultimo secolo, in realtà, lo sciopero è divenuto più che altro un rituale, quasi obbligatorio, anche quando si sa che non deciderà nulla. Esso precede o accompagna la concertazione tra le parti sotto la mediazione del governo, allo scopo di allontanare il sospetto che i rappresentanti di imprenditori e lavoratori in realtà siano già d'accordo, e che la vertenza si riduca a una sceneggiata.

Non ricordo un solo sciopero proclamato e condotto a tempo indeterminato: eppure, si dovrebbe poter ipotizzare che le parti non raggiungano un'intesa. Il fatto è che i lavoratori sanno di essere i primi a pagare i costi di uno sciopero troppo lungo, e gli industriali sanno che per loro non sarà pericoloso cedere, perché, essendo i contratti collettivi e nazionali, non ci sarà una concorrenza pronta a trarre vantaggio. Salvo che, appunto, la concorrenza non sia tra nazioni con legislazioni diverse. Insomma, si parla di liberismo, ma nulla è così attuale come l'economia corporativa. Vi sono, tuttavia, due situazioni simmetriche, in cui la concertazione non può dar frutto, perché non c'è un equilibrio di forze: la situazione in cui una minoranza compatta, come i controllori di volo, è praticamente insostituibile. E quella in cui la forza sindacale è troppo debole per contrattare: come nel caso degli addetti alle pulizie delle Fs di qualche settimana fa.

Nel primo caso possono aversi forme di ricatto che la regolamentazione del diritto di sciopero non riesce ad evitare: in questi casi si dovrebbe poter escludere lo sciopero in sede di contratto; e ciò richiederebbe una rinascita della libertà contrattuale. Nel secondo caso, al contrario, gruppi di lavoratori che non trovano altre forme di lotta efficaci sono tentati di far pressione mediante veri e propri reati, quali l'occupazione delle stazioni ferroviarie. In questo caso le sanzioni penali vanno irrogate, ma sono deboli e tardive: la difesa dell'ordine pubblico non è di pertinenza delle procure, bensì di questori e prefetti. In queste materie le legislazioni dei singoli stati sono molto difformi, e uniformarle per lo meno in sede europea sarebbe ancor più utile che stabilire una moneta comune.

7 giugno 2002