Il federalismo tedesco: un modello cooperativo
di Giovanni Boggero
[21 dic 07]

Quando in Europa si parla di federalismo, si pensa innanzitutto alla Germania, uno Stato che affonda le proprie radici storiche prima ancora che costituzionali nell'autonomia territoriale. Dal Sacro Romano Impero in poi, il destino di questo paese, inizialmente concepito solamente come spazio germanofono, è sempre stato quello di rimanere estraneo alle soluzioni centralistiche dello Stato nazionale, godendo di un forte decentramento regionale e culturale. Solo quando la Prussia accrebbe la propria influenza politica, le cose cominciarono a cambiare: fu allora Otto von Bismarck, tramite un'unificazione avvenuta con il "ferro e con il sangue", a conculcare le libertà regionali, sovrapponendo in maniera molto ambigua il governo della Prussia - che contava circa il 70 per cento degli abitanti dell'Impero - al governo del Reich. Dopo la parentesi del nazismo, che certo non lasciò alcun margine di intrapresa ai Länder, ma che anzi impose il suo rigido centralismo, la Legge fondamentale del 1949 restituì l'autodeterminazione agli Stati regionali i cui interessi venivano espressi, oltre che nei rispettivi Landtage, nel Bundesrat, la Camera alta, nel tentativo di trovare un contrappeso al potere della federazione. I rappresentanti di quest’ultima, non semplici delegati di parlamenti regionali ma deputati eletti dai cittadini, si radunarono nel Bundestag, la Camera bassa. Con la riunificazione tedesca del 1990, il funzionamento di un federalismo basato su questo dualismo bicamerale, si è fatto via via più farraginoso tanto che su di esso sono stati espressi i giudizi più disparati: da una parte chi ha sostenuto l'inadeguatezza dell'eccessivo particolarismo regionale parlando della Germania come di uno "Stato unitario camuffato", dall'altra parte chi, invece, ha giudicato la Bundesrepublik Deutschland come una nazione dalla "mera facciata federale", al di là della quale si erge incontrastato il dominio dispotico dello Stato centrale. Dove sta la verità?

Anche dopo la riforma varata dalla Grosse Koalition nel 2006 non c'è chiarezza su questo punto. Il federalismo tedesco si caratterizza essenzialmente per il fatto di essere un federalismo di tipo esecutivo. Il Bundesrat interviene infatti su quelle leggi approvate dal Bundestag riguardanti l'organizzazione e il procedimento amministrativo per la loro esecuzione locale. Nulla di più. Il Bundesrat non esercita quindi alcuna funzione legislativa, in mano invece ai singoli parlamenti regionali, ma si serve di un vero e proprio diritto di veto per bloccare le leggi provenienti da un governo nazionale di colore politico solitamente opposto. Questo intreccio di competenze tra organi, sostanzialmente ispirato ad una "legislazione di accordo", ha portato negli anni all'affermarsi di una logica perversa secondo la quale il Bundestag, portatore di istanze politiche contrapposte a quelle del Bundesrat, doveva necessariamente scendere a compromessi con l'altra camera che, di fatto, ostacolava la maggioranza parlamentare nella realizzazione del proprio programma. La riforma è intervenuta proprio su questo aspetto, tentando di ridurre il numero di materie sulle quali è necessario il consenso del Bundesrat. Con la revisione costituzionale, il potere federale risulta dunque ampliato, il ruolo del Bundesrat, che interverrà soltanto in circa il 30 per cento dei casi, fortemente diminuito. A tale soluzione più accentratrice, la nuova disciplina ha affiancato un diritto dei Länder di legiferare in deroga nei primi sei mesi dall'approvazione per le materie affidate alla legislazione concorrente. Nel caso in cui, però, l'oggetto del contendere sia materia di assoluta rilevanza nazionale (si pensi al capitolo relativo alla tassazione universitaria) la deroga del Bundesrat non sarà possibile, ma qualora esso ne faccia richiesta, il provvedimento dovrà passare al vaglio dell'organo territoriale, che potrà quindi esercitare nuovamente il suo veto. Ecco quindi che la riforma, la più imponente dal 1949, è consistita in realtà in un sostanziale dare e togliere, in un funambolico riequilibrio di poteri, non certo in un'opera indirizzata al cambiamento e all'innovazione.

Altro importante nodo da sciogliere era quello relativo alle competenze: per definire esattamente che cosa fosse di pertinenza del Bund (ovvero della Federazione) e che cosa dei Länder, si è brutalmente deciso di eliminare la cosiddetta Rahmengesetzgebung, ossia la legislazione quadro (che, come la italiana "concorrente", affidava la legislazione di principio allo Stato centrale e quella di dettaglio alle regioni) in parte lasciando l'intera competenza ai Länder, in parte trasferendo alcune materie o parti di esse alla legislazione federale esclusiva. Ecco che il Bund avrà perciò competenza esclusiva nella disciplina di armi, esplosivi, assistenza agli invalidi e ai caduti, nel settore dell'energia nucleare, per le anagrafi e documenti di identità, per la tutela del patrimonio culturale tedesco e per la difesa del territorio dal pericolo del terrorismo internazionale. Ai Länder, oltre alle ormai classiche prerogative sull'apertura dei negozi e sui mercati, viene inopinatamente trasferita l'esecuzione in materia penale e la retribuzione e il trattamento previdenziale di pubblici impiegati non federali e della magistratura regionale: un vero e proprio passo avanti, da questo punto di vista, verso la costruzione di un federalismo di tipo competitivo. Completamente rivoluzionata è stata anche la legislazione di tipo concorrente, espressione dal significato assai diverso dall'equivalente italiano, che consiste nella possibilità lasciata ai Länder di intervenire su una determinata materia qualora non abbia già legiferato il Bund. Tale modifica è avvenuta a partire dalla rimodulazione della cosiddetta clausola di necessità: prima della riforma il Bund aveva il diritto di legiferare in tutte le materie concorrenti allorquando si presentasse la necessità di garantire uguali condizioni su tutto il territorio nazionale. Ora l'intervento centrale risulta incondizionato, e perciò accresciuto, in settori quali la caccia, la protezione della natura e del paesaggio, la gestione del territorio e delle acque, l'ammissione all'università e gli esami universitari.

Per le materie per le quali è prevista ancora una clausola di necessità ed elencate all'articolo 74 (tra di esse legislazione economica ed assistenza pubblica), è concessa l'opportunità ai singoli Länder di fare ricorso alla Corte Costituzionale per far dichiarare che, in merito ad un determinato provvedimento, non sussiste più la necessità di una disciplina legislativa unitaria adottata ai sensi di questa  clausola di necessità. Anche in questo caso notiamo come la riforma sia il risultato di numerosi colpi al cerchio e altrettanti colpi alla botte, di un incontro insomma tra due visioni contrapposte: l'una più accentratrice - che consegna maggior potere nelle mani della Federazione - e l'altra più decentrante che considera la possibilità di un più intenso intervento regionale. Entrambe le posizioni erano infatti presenti in maniera molto eterogenea nei due partiti (i cristiano democratici della Cdu e i socialdemocratici dell'Spd) che hanno varato la revisione. Nulla si è fatto invece sul fronte finanziario, dove il federalismo fiscale competitivo è ancora in gran parte un miraggio, dato che ai Länder rimane sì la prerogativa sulle imposte locali sui consumi ma il sistema tributario attuale, molto uniforme e incapace di garantire un'autonomia adeguata, resta invariato. E’ stato anche confermato quel sistema di perequazione finanziaria (il Solidarpakt II) volto a trasferire aiuti dalle regioni economicamente più forti (il Baden Wuttemberg e la Baviera, ad esempio) alle regioni più deboli dell'Est, attraverso specifici programmi di sussidio, approvati al momento della riunificazione per garantire la ricostruzione dei Länder orientali. Nella riforma è stato ribadito che prima o poi questi aiuti dovranno cessare (come prevede un articolo del Grundgesetz stesso) e che il loro utilizzo dovrà essere soggetto ad un controllo da eseguire ad intervalli regolari. A tal proposito il Bundestag, il Bundesrat e il governo avranno da questo momento un poi il diritto ufficiale di essere informati circa l'attuazione delle misure e lo stato dei miglioramenti. Un passo in avanti, in tal caso, verso una più completa autodeterminazione locale, sebbene il federalismo tedesco rimanga, anche dopo la riforma, un federalismo a solide basi cooperative.


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